L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 5 aprile 1989, ha approvato il disegno di legge n. 484, dal titolo: "Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette". La legge regionale e' stata comunicata a questo commissariato dello Stato in data 8 aprile 1989, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale della regione. Il provvedimento legislativo in esame (complessivamente di 8 articoli) contiene disposizioni relative a modalita' di esazioni delle imposte dirette in Sicilia (artt. 3 e 5) e alla concessione di contributi alla societa' SO.G.E.SI. (Societa' gestioni esattoriali della Sicilia) (artt. 1 e 2). L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 e' correlata all'esigenza di sovvenire ai maggiori oneri derivati, per legge (legge regionale n. 55/1984), alla predetta societa' per l'omogeneizzazione dei contratti di lavoro dei propri dipendenti in aderenza al contratto nazionale di categoria. Il contributo straordinario, di 25 mila milioni di lire, di cui all'art. 2 della legge in argomento, e' destinato, invece, espressamente ad "assicurare le condizioni per un regolare e ordinato andamento delle gestioni esattoriali". Quest'ultima disposizione normativa e' oggetto di censura sul piano della legittimita' costituzionale. Occorre premettere che la regione siciliana ha, in subiecta materia, competenza legislativa concorrente; cio' comporta il limite invalicabile dei principi generali, recati dalle leggi dello Stato (sentenza Corte costituzionale n. 9/1957), nonche' la potesta' del legislatore regionale di emanare disposizioni di "capillare dettaglio" (sentenze della Corte costituzionale n. 14/1957 e 150/1969). Dall'insieme delle norme statali di riferimento, che caratterizzano il sistema di riscossione delle imposte dirette, e' di primaria importanza la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 secondo la quale "l'esattore e' retribuito con un aggio determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione...". L'aggio e' stato determinato da ultimo del legislatore nazionale con il d.-l. n. 526/1988, convertito, con modificazioni, con legge 10 febbraio 1989, n. 44. Peraltro, il menzionato d.-l. n. 526/1988, al fine di stabilire la percentuale d'aggio da corrispondere all'esattore, nell'ipotesi di riscossioni mediante versamenti direttamente operati dai contribuenti, contiene un rinvio all'art. 3 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403. Avverso il succitato d.-l. n. 326/1987, la Regione siciliana ha sollevato - com'e' noto - conflitto di attribuzione. In quella occasione, codesta Corte (con sentenza n. 959/1988), nel confermare la piena legittimita' della richiamata disposizione, ha osservato che "la determinazione unitaria dell'aggio risponde alla necessita' obiettiva 'in apice' di previsioni generali e uniformi, per l'essenziale identita' di trattamento di tutti i contribuenti in seno alla collettivita' nazionale: con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard, i quali esigono, percio', determinazioni unitarie". Anche in passato, del resto, l'Alta Corte per la regione siciliana, con decisione 10 maggio-8 dicembre1951, aveva dichiarato l'illegittimita' di una legge regionale contenente la concessione di un contributo regionale, disposto a titolo di integrazione dell'aggio, in quanto contrastante con i principi generali della legislazione statale nella materia. Non era (e non e'), infatti, rinvenibile nel sistema normativo statuale alcuna forma di corrispettivi da destinare all'esattore ne' in forma diversa da quella configurata dall'aggio ne' giammai, vieppiu', sotto forma di "contributo straordinario". Con il provvedimento legislativo in esame il legislatore regionale ha, invece, disposto l'elargizione alla societa' SO.G.E. SI. di un contributo straordinario di ben 25 mila milioni di lire, "al fine di assicurare le condizioni per un regolare e ordinato andamento delle gestioni esattoriali", come gia' si e' detto in precedenza. A questo punto, appare necessario determinare la natura giuridica del disposto contributo nonche' quella del soggetto beneficiario, al fine di stabilirne la legittimita' (e costituzionale) corresponsione e, cosi', fugare ogni eventuale eccezione al riguardo. La SO.G.E.SI. e' una Societa' per azioni - il cui capitale e' costituito dalle partecipazioni azionarie del Banco di Sicilia, della Sicilcassa, dell'Istituto San Paolo di Torino e del Monte dei Paschi di Siena - cui e' stato affidato il servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia, con decreto dell'assessore regionale bilancio e finanze del 21 dicembre 1984, in attuazione della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55. (Del resto neanche il predetto atto - decreto assessoriale - contiene - ne' giuridicamente e validamente potrebbe contenere - altre, diverse, ulteriori, forme di corresponsione del "corrispettivo" per il servizio reso al di fuori e oltre l'aggio esattoriale). La predetta concessionaria assume la tipica connotazione dell'esattore; e l'attivita' svolta dalla medesima societa' e' regolamentata dalle norme vigenti nell'ambito nazionale, considerata, a proposito, anche la mera competenza di dettaglio della regione siciliana nella materia della esazione delle imposte dirette. Non puo' ipotizzarsi, al riguardo, altra configurazione giuridica, pienamente rsipondente alle norme vigenti, del soggetto che in atto gestisce il servizio esattoriale in Sicilia ne' sotto l'eventuale forma di "delegato governativo" ne', e solo per assurdo, di ente "strumentale" della regione. La prima ipotesi e', con certezza, da escludere in relazione al fatto che non ricorrono le fattispecie, assunte a presupposti, della nomina del delegato governativo, ai sensi degli artt. 35 (vacanza dell'esattoria) e 104 (decadenza dell'esattore) del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modifiche; ne' puo', d'altronde, minimamente supporsi che la SO.G.E.SI. integri la figura propria dell'ente strumentale (della regione) in quanto, nella realta', nessun rapporto, per esempio di vigilanza, ingerenza e direttiva, risulta sussistere tra la regione siciliana e la SO.G.E.SI. Non ininfluente, altresi', sembra sul punto la natura privata (S.p.a.) della societa' esattrice, anche se al relativo capitale concorrono, in proporzioni diverse, istituti di credito di diritto pubblico. A conclusione delle argomentazioni fin qui svolte, non puo' non ritenersi che la concessione, da parte della regione siciliana, di un contributo straordinario alla SO.G.E.SI. si risolve, senza ombra di dubbio, in una operazione surrettizia per l'integrazione dell'aggio, come determinato univocamente dal legislatore nazionale - d.-l. n. 526/1988, convertito con modificazioni con legge n. 44/1989 - e conseguentemente pure elusiva della decisione di codesta Corte n. 959/1988. Non e', in aggiunta, da sottovalutare che la disposizione regionale teste' impugnata conduce indirettamente anche alla violazione del principio del buon andamento della p.a., di cui al primo comma dell'art. 97 della Costituzione, dappoiche' la medesima norma, nel disporre la concessione di un cospicuo contributo - 25 miliardi di lire - non richiede ne' la predisposizione di strumenti idonei ad assicurare un regolare e ordinato andamento della gestione esattoriale ne' postula, tantomeno, la presentazione di un rendiconto sulla effettiva utilizzazione del contributo elargito. La concessione del contributo straordinario realizza, percio', in concreto, una mera e immotivata elargizione di denaro pubblico (una forma di "beneficienza" non consentita) a favore dei maggiori istituti di credito operanti nel territorio regionale, tanto piu' che e dalla relazione, in data 7 luglio 1988 (d.d.l. n. 484/A) della commissione legislativa regionale bilancio e finanze sul primo, meglio sul precedente disegno di legge, in ultimo completamento mutato e stravolto, tant'e' che prevedeva solamente la concessione di una anticipazione (quasi di pari importo dell'attuale contributo alla SO.G.E.SI., sia pure con un tasso di interesse modesto, simbolico (del 3%) e dai resoconti parlamentari, non smentiti (seduta n. 207 del 5 aprile 1989), emerge chiaramente ed univocamente che: 1) la SO.G.E.SI. "ha, con una inversione di tendenza riguardo all'esercizio 1986, conseguito un recupero di redditivita', fino a pervenire ad un ribaltamento del risultato di gestione"; 2) il bilancio della societa' (l'ultimo) sarebbe stato chiuso in pareggio. Talche' non esiste, neanche obiettivamente, alcuna giustificazione "gestionale" per l'elargizione del predetto contributo che, pertanto, anche sotto l'ulteriore esaminato, per completezza, profilo, si risolve in una camera "liberalita'" per surrettiziamente pervenire all'aumento dell'aggio - gia' per altra via tentato e dichiarato incostituzionale -; aggio che, come ribadito in precedenza, viene stabilito, per tutto il territotio nazionale, dal legislatore statale, immodificabile comunque dal legislatore regionale in generale e da quello siciliano in particolare, che e', nel caso, legislatore "concorrente".