L'Assemblea  regionale  siciliana, nella seduta del 5 aprile 1989,
 ha approvato il disegno di legge n. 484, dal titolo: "Interventi  nel
 settore della riscossione delle imposte dirette".
    La  legge  regionale  e'  stata  comunicata a questo commissariato
 dello Stato in data 8  aprile  1989,  ai  sensi  dell'art.  28  dello
 statuto speciale della regione.
    Il  provvedimento  legislativo  in  esame  (complessivamente  di 8
 articoli) contiene disposizioni  relative  a  modalita'  di  esazioni
 delle  imposte dirette in Sicilia (artt. 3 e 5) e alla concessione di
 contributi alla societa' SO.G.E.SI.  (Societa'  gestioni  esattoriali
 della Sicilia) (artt. 1 e 2).
    L'erogazione  del  contributo  di  cui  all'art.  1  e'  correlata
 all'esigenza di sovvenire  ai  maggiori  oneri  derivati,  per  legge
 (legge   regionale   n.   55/1984),   alla   predetta   societa'  per
 l'omogeneizzazione dei contratti di lavoro dei propri  dipendenti  in
 aderenza al contratto nazionale di categoria.
    Il  contributo  straordinario,  di 25 mila milioni di lire, di cui
 all'art.  2  della  legge  in  argomento,   e'   destinato,   invece,
 espressamente ad "assicurare le condizioni per un regolare e ordinato
 andamento delle gestioni esattoriali".
    Quest'ultima  disposizione  normativa  e'  oggetto  di censura sul
 piano della legittimita' costituzionale.
    Occorre  premettere  che  la  regione  siciliana  ha,  in subiecta
 materia, competenza legislativa concorrente; cio' comporta il  limite
 invalicabile  dei  principi  generali, recati dalle leggi dello Stato
 (sentenza Corte costituzionale n. 9/1957), nonche'  la  potesta'  del
 legislatore   regionale   di   emanare   disposizioni  di  "capillare
 dettaglio"  (sentenze  della  Corte  costituzionale  n.   14/1957   e
 150/1969).
    Dall'insieme    delle    norme   statali   di   riferimento,   che
 caratterizzano il sistema di riscossione delle imposte dirette, e' di
 primaria importanza la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto
 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 secondo  la
 quale  "l'esattore  e'  retribuito con un aggio determinato in valore
 percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione...".
    L'aggio  e'  stato determinato da ultimo del legislatore nazionale
 con il d.-l. n. 526/1988, convertito, con modificazioni, con legge 10
 febbraio 1989, n. 44.
    Peraltro, il menzionato d.-l. n. 526/1988, al fine di stabilire la
 percentuale d'aggio da corrispondere  all'esattore,  nell'ipotesi  di
 riscossioni    mediante    versamenti    direttamente   operati   dai
 contribuenti, contiene un rinvio all'art. 3 del d.-l. 4 agosto  1987,
 n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
 403.
    Avverso  il  succitato  d.-l. n. 326/1987, la Regione siciliana ha
 sollevato - com'e' noto - conflitto di attribuzione.
    In quella occasione, codesta Corte (con sentenza n. 959/1988), nel
 confermare la piena legittimita' della  richiamata  disposizione,  ha
 osservato  che  "la  determinazione unitaria dell'aggio risponde alla
 necessita' obiettiva 'in apice' di previsioni  generali  e  uniformi,
 per  l'essenziale identita' di trattamento di tutti i contribuenti in
 seno alla collettivita' nazionale:  con  la  conseguenza  di  doversi
 realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei
 conseguenti  oneri,  secondo  standard,  i  quali  esigono,  percio',
 determinazioni unitarie".
    Anche   in  passato,  del  resto,  l'Alta  Corte  per  la  regione
 siciliana, con decisione 10 maggio-8 dicembre1951,  aveva  dichiarato
 l'illegittimita'  di una legge regionale contenente la concessione di
 un  contributo  regionale,  disposto   a   titolo   di   integrazione
 dell'aggio,  in  quanto  contrastante  con  i principi generali della
 legislazione statale nella materia.
    Non  era  (e  non  e'), infatti, rinvenibile nel sistema normativo
 statuale alcuna forma di corrispettivi da destinare all'esattore  ne'
 in  forma  diversa  da  quella  configurata  dall'aggio  ne' giammai,
 vieppiu', sotto forma di "contributo straordinario".
    Con il provvedimento legislativo in esame il legislatore regionale
 ha, invece, disposto l'elargizione alla societa' SO.G.E.  SI.  di  un
 contributo  straordinario di ben 25 mila milioni di lire, "al fine di
 assicurare le condizioni per un regolare e ordinato  andamento  delle
 gestioni esattoriali", come gia' si e' detto in precedenza.
    A  questo punto, appare necessario determinare la natura giuridica
 del disposto contributo nonche' quella del soggetto beneficiario,  al
 fine  di stabilirne la legittimita' (e costituzionale) corresponsione
 e, cosi', fugare ogni eventuale eccezione al riguardo.
    La  SO.G.E.SI.  e'  una  Societa'  per azioni - il cui capitale e'
 costituito dalle partecipazioni azionarie del Banco di Sicilia, della
 Sicilcassa,  dell'Istituto San Paolo di Torino e del Monte dei Paschi
 di Siena - cui e' stato affidato il  servizio  di  riscossione  delle
 imposte  dirette  in  Sicilia,  con  decreto dell'assessore regionale
 bilancio e finanze del 21 dicembre 1984, in  attuazione  della  legge
 regionale  21 agosto 1984, n. 55. (Del resto neanche il predetto atto
 - decreto assessoriale - contiene - ne' giuridicamente e  validamente
 potrebbe   contenere   -   altre,   diverse,   ulteriori,   forme  di
 corresponsione del "corrispettivo" per il servizio reso al di fuori e
 oltre l'aggio esattoriale).
    La   predetta   concessionaria   assume   la  tipica  connotazione
 dell'esattore;  e  l'attivita'  svolta  dalla  medesima  societa'  e'
 regolamentata dalle norme vigenti nell'ambito nazionale, considerata,
 a proposito, anche la mera  competenza  di  dettaglio  della  regione
 siciliana nella materia della esazione delle imposte dirette.
    Non puo' ipotizzarsi, al riguardo, altra configurazione giuridica,
 pienamente rsipondente alle norme vigenti, del soggetto che  in  atto
 gestisce  il  servizio  esattoriale  in Sicilia ne' sotto l'eventuale
 forma di "delegato governativo" ne', e  solo  per  assurdo,  di  ente
 "strumentale" della regione.
    La  prima  ipotesi  e', con certezza, da escludere in relazione al
 fatto che non ricorrono le fattispecie, assunte a presupposti,  della
 nomina  del  delegato  governativo,  ai sensi degli artt. 35 (vacanza
 dell'esattoria) e 104 (decadenza dell'esattore) del testo unico delle
 leggi  sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato
 con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e
 successive  modifiche; ne' puo', d'altronde, minimamente supporsi che
 la SO.G.E.SI. integri la figura propria dell'ente strumentale  (della
 regione)  in  quanto,  nella realta', nessun rapporto, per esempio di
 vigilanza, ingerenza e direttiva, risulta sussistere tra  la  regione
 siciliana e la SO.G.E.SI.
    Non  ininfluente,  altresi',  sembra  sul  punto la natura privata
 (S.p.a.) della societa' esattrice,  anche  se  al  relativo  capitale
 concorrono,  in  proporzioni  diverse, istituti di credito di diritto
 pubblico.
    A  conclusione  delle  argomentazioni fin qui svolte, non puo' non
 ritenersi che la concessione, da parte della regione siciliana, di un
 contributo  straordinario  alla SO.G.E.SI. si risolve, senza ombra di
 dubbio, in una operazione surrettizia per l'integrazione  dell'aggio,
 come  determinato  univocamente  dal legislatore nazionale - d.-l. n.
 526/1988, convertito con modificazioni  con  legge  n.  44/1989  -  e
 conseguentemente  pure  elusiva  della  decisione di codesta Corte n.
 959/1988.
    Non   e',  in  aggiunta,  da  sottovalutare  che  la  disposizione
 regionale  teste'  impugnata  conduce   indirettamente   anche   alla
 violazione  del  principio  del  buon andamento della p.a., di cui al
 primo comma dell'art. 97 della Costituzione, dappoiche'  la  medesima
 norma,  nel  disporre  la  concessione di un cospicuo contributo - 25
 miliardi di lire - non richiede ne' la predisposizione  di  strumenti
 idonei  ad assicurare un regolare e ordinato andamento della gestione
 esattoriale ne' postula, tantomeno, la presentazione di un rendiconto
 sulla effettiva utilizzazione del contributo elargito.
    La  concessione del contributo straordinario realizza, percio', in
 concreto, una mera e immotivata elargizione di denaro  pubblico  (una
 forma  di  "beneficienza"  non  consentita)  a  favore  dei  maggiori
 istituti di credito operanti nel territorio regionale, tanto piu' che
 e  dalla  relazione,  in  data  7 luglio 1988 (d.d.l. n. 484/A) della
 commissione legislativa  regionale  bilancio  e  finanze  sul  primo,
 meglio  sul  precedente  disegno  di  legge,  in ultimo completamento
 mutato e stravolto, tant'e' che prevedeva solamente la concessione di
 una anticipazione (quasi di pari importo dell'attuale contributo alla
 SO.G.E.SI., sia pure con un tasso  di  interesse  modesto,  simbolico
 (del  3%)  e  dai resoconti parlamentari, non smentiti (seduta n. 207
 del 5 aprile 1989), emerge chiaramente ed univocamente che:
      1)  la  SO.G.E.SI.  "ha, con una inversione di tendenza riguardo
 all'esercizio 1986, conseguito un recupero di  redditivita',  fino  a
 pervenire ad un ribaltamento del risultato di gestione";
      2) il bilancio della societa' (l'ultimo) sarebbe stato chiuso in
 pareggio.
    Talche' non esiste, neanche obiettivamente, alcuna giustificazione
 "gestionale" per l'elargizione del predetto contributo che, pertanto,
 anche  sotto  l'ulteriore  esaminato,  per  completezza,  profilo, si
 risolve in una camera "liberalita'"  per  surrettiziamente  pervenire
 all'aumento  dell'aggio  -  gia'  per  altra via tentato e dichiarato
 incostituzionale -; aggio che, come  ribadito  in  precedenza,  viene
 stabilito,   per  tutto  il  territotio  nazionale,  dal  legislatore
 statale,  immodificabile  comunque  dal  legislatore   regionale   in
 generale  e  da  quello  siciliano  in particolare, che e', nel caso,
 legislatore "concorrente".